|
TITOLO I (Costituzione. Sede. Durata)
Art. 1
(Denominazione - Sede)
1. E' costituita una Società cooperativa per azioni denominata "Consorzio
fidi Romagna e Ferrara - società cooperativa di garanzia collettiva
dei fidi". La Società può anche essere più brevemente
denominata "Confidi Romagna e Ferrara s.c.".
2. La Società ha sede in Forlì.
3. La Società ha uffici operativi a Cesena, Ferrara, Ravenna
e Rimini.
4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e
sopprimere, anche all'estero, uffici e sedi operative, nonché sedi
secondarie in Italia.
Art. 2
(Durata)
1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
TITOLO II (Scopo e oggetto)
Art. 3
(Scopo e oggetto)
1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento
dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione
di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi,
nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via
mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento
delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti
nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi
o strumentali a questa attività.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva
dei fidi la Società può prestare garanzie personali e
reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento
del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili
costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. La Società può svolgere le attività di cui ai
precedenti commi anche a favore dei confidi soci e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.
107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo
l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia
collettiva dei fidi, può altresì svolgere le attività indicate
nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti.
6. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco
speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
7. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi
e nei limiti indicati nei commi 5 e 6, ed in misura non prevalente,
attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa
a mutualità prevalente.
8. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche
interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese
purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto
sociale. La Società può altresì compiere ogni atto
e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione
dell'oggetto sociale, salvi i divieti e le limitazioni stabiliti
dalla legge.
Art. 4
(Convenzioni)
1. Le convenzioni di garanzia concluse con le banche
e gli altri enti finanziatori devono essere informate
ai seguenti principi:
a) il socio che intende ottenere il finanziamento o reperire
capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni
deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della
garanzia collettiva;
b) all'esame delle domande presentate dai soci per la concessione
della garanzia procedono gli organi della Società secondo le
disposizioni del presente statuto;
c) le convenzioni concluse con le banche e con gli altri
enti finanziatori devono avere una durata limitata, o
altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della
Società.
TITOLO III (Soci)
Art. 5
(Requisiti e numero dei soci. Categorie)
1. I soci non possono essere meno di nove. Possono essere
ammessi come soci:
a) le piccole e medie imprese;
b) i confidi.
2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano
i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese determinati dai relativi
decreti del Ministro delle attività produttive.
3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione
Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti
(BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente
non rappresentino più di un sesto della totalità delle
imprese socie.
4. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.
107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall'art.
108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.
5. Le imprese e i confidi soci sono distinti in diverse
categorie a seconda della provincia in cui hanno sede.
Art. 6
(Ammissione dei soci)
1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda
scritta alla Società.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti
di cui al precedente articolo 5. Nella domanda, inoltre,
l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza
delle disposizioni
del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno,
delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società,
degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve
o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente
il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione,
comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa
annotazione nel libro dei soci.
4. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio
di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla
deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro
sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si
pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Il Consiglio di amministrazione determina il numero
minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo
socio, comunque non inferiore a due, né superiore a quaranta per le imprese di
cui all'art. 5, comma 1, lett. a); non inferiore venti, né superiore
a quattrocento per i confidi di cui all'art. 5, comma 1, lett.
b). Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni
sottoscritte. E' tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo
eventualmente dovuto.
Art. 7
(Obblighi dei soci)
1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'ultimo comma dell'articolo
precedente, i soci sono obbligati:
a) all'atto dell'ammissione, a versare alla Società un
contributo da destinare ai fondi rischi previsti nell'art. 14,
determinato all'inizio di ciascun esercizio sociale dal Consiglio
di amministrazione in misura non superiore a 1.000,00
(mille) euro;
b) all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte
delle banche o degli altri enti finanziatori, a rilasciare in favore
di questi ultimi o della Società una fideiussione per un valore
non superiore al 5% (cinque per cento) del credito accordato. L'Assemblea
ordinaria può ridurre la percentuale massima sopra indicata.
2. I soci che all'atto dell'ammissione abbiano concesso
una fideiussione alla Società o alle banche e agli altri enti
finanziatori in ragione di previgenti previsioni statutarie possono
chiedere di estinguere l'obbligazione di garanzia personale e
di versare il contributo previsto nella lett. a) del
precedente comma. Il Consiglio di amministrazione delibera insidacabilmente
sulla richiesta,
previo accordo con le banche e gli altri enti finanziatori
convenzionati.
3. La garanzia personale del socio permane relativamente
ai finanziamenti garantiti dalla Società alla data della cessazione
del rapporto sociale limitatamente al socio stesso.
4. Le fideiussioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia
del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata
dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni di finanziamento
ottenute con la garanzia della Società. In sostituzione delle
fideiussioni il Consiglio di amministrazione può autorizzare
il rilascio di analoghe obbligazioni da parte di terzi,
oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o ufficialmente
quotati.
5. I soci sono tenuti inoltre a versare alla Società corrispettivi
sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive - da utilizzare
prioritariamente per coprire le spese di gestione della Società e
da destinarsi per il resto ai fondi rischi - nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 2% annuo
dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società,
e a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche e
agli altri enti finanziatori convenzionati per consentire a questi ultimi
di accreditare direttamente alla Società i suddetti contributi.
6. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione
i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto
sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto
dei parametri dimensionali
delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, comma
2, nonché all'eventuale
trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla
cessazione dell'attività imprenditoriale.
7. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto,
l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea,
del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo, oltre
che a favorire gli interessi della Società.
Art. 8
(Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per
esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata
dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.
Art. 9
(Recesso)
1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni
dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal
Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento.
4. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al
socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre
opposizione innanzi al tribunale.
5. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione
alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio
di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento
giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 12.
Art. 10
(Esclusione del socio)
1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla
Società qualora il socio:
a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 5;
c) non versi i contributi e i corrispettivi previsti
dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
d) non presti le fideiussioni previste dall'articolo 7, nonostante
la previa intimazione della Società;
e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento
della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento
del debito;
f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte
delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo
o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente
statuto;
h) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto
sociale, anche per via della cessazione dell'attività o
della messa in liquidazione.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio
di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione
da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione
il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di
sessanta giorni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non
abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche
di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni
danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni
derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere
nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti
dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi
dell'articolo 5, comma 3.
Art. 11
(Rimborso delle azioni)
1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso
di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore
nominale delle azioni sottoscritte, eventualmente ridotto
in proporzione alle perdite
imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio
in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente
al socio uscente.
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della
sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo
rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva
statutaria.
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve
essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del
bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il
recesso o l'esclusione del socio.
Art. 12
(Responsabilità del socio uscente)
1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente
i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti
non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione
o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto
sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio
uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto
per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine
sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.
TITOLO IV (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)
Art. 13
(Capitale sociale)
1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore a 100.000,00
(centomila) euro ed è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale
sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare
l'Assemblea
per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento
del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento
della Società.
3. Il valore nominale delle azioni è di 25,00 (venticinque) euro.
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte
da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento
del capitale sociale.
Art. 14
(Patrimonio netto)
1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila)
euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito
da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio,
risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo
al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori sottopongono
all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta
a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva
il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in
misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso
deve deliberare lo scioglimento della Società.
3. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.
107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.
Art. 15
(Cessione delle azioni)
1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi,
né mortis causa.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o
vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.
Art. 16
(Soci finanziatori e titoli di debito)
1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito
dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari
comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo
nei tempi e nell'entità all'andamento economico della
Società.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto
dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e
le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel
comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della
categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le
eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i
criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti
ai sensi dell'art.
58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano
ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente
consentito dalle disposizioni di legge in materia di
confidi.
Art. 17
(Azioni proprie)
1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare
l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo
qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento
della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o
il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni
proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 18
(Patrimoni destinati)
1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici
interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata
dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque
nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice
civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia
o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.
TITOLO V (Esercizio sociale. Bilancio)
Art. 19
(Esercizio sociale. Bilancio)
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione
redige il bilancio.
3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative
alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea
dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori
indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di
esercizio, sono destinati:
- il trenta per cento alla riserva legale, qualunque
sia il suo l'ammontare;
- la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi
di bilancio, nel rispetto del successivo art. 20.
Art. 20
(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)
1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto
qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società,
sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della
stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non
possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso
di scioglimento della Società.
3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai
sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17.
Art. 21
(Certificazione del bilancio d'esercizio)
1. Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 11 del
d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, una società di revisione in possesso
dei requisiti richiamati dal suddetto art. 11 provvede
alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
TITOLO VI (Organi della Società)
Art. 22
(Organi della Società)
1. Sono organi della Società:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato tecnico-esecutivo, se istituito;
d) il Presidente e i Vicepresidenti;
e) il Collegio sindacale.
Art. 23
(Assemblea)
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia
il numero delle azioni possedute.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in
ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione,
su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio
della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci
con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente
statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera
raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
4. Oltre a quanto previsto nell'art. 26, comma 6, primo alinea,
nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine
del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda
convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea
in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si
reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati
tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la
maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere tempestivamente
comunicate
ai componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale non presenti alla riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da
un Vicepresidente. In ogni caso, l'Assemblea può nominare
essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza
dei soci presenti o rappresentati.
7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati
delle votazioni.
8. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti
compiuti ai sensi del comma 7 deve redigersi verbale
che è sottoscritto
dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima
nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale
deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti
alla riunione. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione
dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna
deliberazione.
9. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 24
(Assemblea ordinaria)
1. L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli
eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art.
19;
b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione
nei limiti indicati dall'art. 27 e li nomina e revoca, stabilendone
i compensi;
c) nomina i componenti del Collegio sindacale secondo
le disposizioni dell'art. 34 e ne determina i compensi;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta
del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione
del bilancio;
f) conferisce, e revoca nei limiti consentiti dalla legge,
l'incarico di controllo contabile e ne determina il corrispettivo
ai sensi dell'art. 35;
g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione
nel caso previsto nell'articolo 21;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro il termine indicato dall'art. 19, comma 3,
del presente statuto.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti
o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto
di voto.
4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono
il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda
convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati.
5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione,
sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei
soci presenti o rappresentati.
Art. 25
(Assemblea straordinaria)
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle
scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato
della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri,
nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla
sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della
metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di
un sesto degli aventi diritto al voto.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da
un notaio.
Art. 26
(Rappresentanza nell'Assemblea. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)
1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro
socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società.
2. Nessun delegato può rappresentare più di cinque soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado
e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee,
con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni
dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
5. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento,
eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.
6. L'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso,
previa deliberazione del Consiglio di amministrazione,
alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di
intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili
con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati
dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea
almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
7. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui
si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei
partecipanti, un foglio delle presenze da conservare
nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.
Art. 27
(Consiglio di amministrazione. Nomina)
1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione
composto da un minimo di sette a un massimo di quindici
membri.
2. L'Assemblea nomina i consiglieri sulla base di liste pari al
numero delle categorie di soci. Tutti i candidati di ciascuna lista
devono appartenere alla stessa categoria di soci. Ogni socio può votare
la lista della categoria alla quale appartiene. Almeno un consigliere
deve appartenere a ognuna delle categorie di soci. Il regolamento previsto
dall'art. 40 può determinare le modalità e i sistemi
di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra
indicati e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna
categoria.
3. Gli amministratori sono eletti tra i soci o i mandatari
delle persone giuridiche socie.
4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata
dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2,
purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea
per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza
dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli
atti di ordinaria amministrazione.
8. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore
può chiedere
al Comitato tecnico-esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni
sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione
svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo
art. 31, commi 2 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.
9. I consiglieri non devono prestare cauzione e possono
percepire compensi il cui importo è determinato dall'Assemblea,
salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute
in ragione del loro ufficio.
Art. 28
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri
e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola
eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea
o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere
tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione,
e concludere tutti gli affari necessari o utili per la realizzazione
dell'oggetto sociale.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:
a) nominare tra i propri componenti il Presidente e i
Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell'art. 32 dello statuto;
b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
c) deliberare la sottoscrizione e dare esecuzione alle
convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento
della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria
per l'approvazione;
e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione
dei soci;
f) proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del
sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
g) istituire i fondi rischi;
h) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie.
Qualora il Consiglio di amministrazione istituisca il
Comitato tecnico-esecutivo, deliberare gli orientamenti
strategici e le politiche gestionali del
rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi
sia nel breve, sia nel medio-lungo termine, nel rispetto
di quanto stabilito nel successivo art. 31; decidere in ogni caso direttamente
la concessione
e la revoca delle garanzie al ricorrere delle condizioni
eventualmente indicate nel regolamento di cui all'articolo 40;
i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o
immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della
migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel
rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3;
j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare,
qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili,
a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni,
secondo quanto previsto dall'art. 3;
k) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e il testo
iniziale e le modifiche del regolamento interno;
l) nominare e revocare il Segretario generale;
m) deliberare ogni altro atto di amministrazione che
non sia di competenza di altri organi della Società.
Art. 29
(Attribuzioni delegate)
1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti
materie di competenza dell'Assemblea:
a) qualora la Società intenda procedere all'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario, l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare
a tal fine richiesto dalle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative.
Tale facoltà è attribuita al Consiglio di amministrazione
per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
delibera che prevede la presente delega e fino a un ammontare non superiore
a 1.200.000,00
(unmilionedue-centomila) euro;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
c) nel solo caso di iscrizione nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario, gli adeguamenti dello statuto
a disposizioni normative, anche secondarie, in tal caso applicabili.
2. L'assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente
con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e
può sempre revocare le deleghe.
Art. 30
(Deliberazioni consiliari)
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente,
o in caso di sua assenza o impedimento da un Vicepresidente, almeno
ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.
In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio
di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con
altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,
contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora
della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da
spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero,
in caso di urgenza, due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione
sono valide con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta
la delibera per la quale ha espresso voto favorevole
il Presidente.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto
dal Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da
un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto
dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo
ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del
Consiglio.
6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche mediante
mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
26, commi 6 e 7, in quanto compatibili.
Art. 31
(Comitato tecnico-esecutivo)
1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le attribuzioni
previste dall'art. 28, lett. h), a un Comitato tecnico-esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve
essere comunicata all'Assemblea in occasione della prima riunione
successiva al conferimento della delega.
2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto,
i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre
impartire direttive al Comitato tecnico-esecutivo e avocare a sé operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla
base della relazione del Comitato tecnico-esecutivo,
il generale andamento della gestione.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione fa
parte di diritto del Comitato tecnico-esecutivo.
4. I componenti del Comitato tecnico-esecutivo non possono
essere, compreso il componente di diritto, in numero
superiore a cinque.
5. Il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa
e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale,
almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Società e dalle sue eventuali controllate.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia
necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando
uno dei componenti lo richiede. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, il Comitato è convocato dal suo componente più anziano
di età.
7. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con
altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,
contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione,
nonché l'elenco delle pratiche da trattare, da spedire
almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in
caso di urgenza, due giorni prima.
8. Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole
di tutti i presenti.
9. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni
del Comitato esperti di bilancio e il rappresentante
della banca o dell'ente
finanziario interessato alla pratica esaminata.
10. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario generale
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato
incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente
e da chi lo ha redatto.
11. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato
stesso.
12. La riunione del Comitato può svolgersi per audioconferenza
o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
26, commi 6 e 7, in quanto compatibili.
Art. 32
(Presidente. Vicepresidenti)
1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi
componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica
tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.
3. Il Presidente è scelto a turno tra i consiglieri che rappresentano
le diverse categorie di soci.
4. I Vicepresidenti sono scelti preferibilmente tra i
consiglieri che rappresentano categorie di soci diverse
da quella che ha espresso il Presidente. Qualora il Consiglio
di amministrazione nomini
un solo Vicepresidente, quest'ultimo deve essere scelto preferibilmente
tra i consiglieri della categoria di soci che non ha
espresso il precedente Presidente e un precedente Vicepresidente.
5. Il Presidente:
a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione,
e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione,
ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine
del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; convoca
e presiede il Comitato tecnico-esecutivo;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle
delibere prese dagli altri organi della Società;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli
dall'Assemblea, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato
tecnico-esecutivo;
d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina
e la revoca del Segretario generale;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione,
mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
6. In caso di sua assenza o impedimento del Presidente,
questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano di
età, che ne esercita i poteri.
Art. 33
(Rappresentanza della Società. Firma sociale)
1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza
della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di
promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado
di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto sociale.
2. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale
e la rappresentanza della Società spettano al Vicepresidente
più anziano di età.
3. In caso di impedimento dei Vicepresidenti la rappresentanza
e la firma sociale spettano al consigliere più anziano di età.
Art. 34
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi
e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono
alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza
nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 26, commi 6 e
7, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza
assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da
tutti i presenti.
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti
dagli artt. da 2403 a 2409 c.c.
Art. 35
(Controllo contabile)
1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile
o da una società di revisione iscritti nel registro istituito
presso Il Ministero della giustizia.
2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea,
sentito il Collegio sindacale.
3. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla
società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione de bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
5. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell'incarico
i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. Nel caso in cui
l'incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti
requisiti si applicano con riferimento ai soci della
medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
6. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di
revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione
convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo
incarico.
7. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi
di informazione con il Collegio sindacale:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti
di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio
di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare
depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono
la riunione dell'Assemblea che approva il bilancio e finché quest'ultimo
non sia approvato;
d) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
8. Il revisore o la società di revisione può chiedere
agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere
a ispezioni.
9. L'attività di controllo contabile è annotata
in un apposito libro conservato presso la sede della Società.
Art. 36
(Segretario generale)
1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario
generale che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle
deliberazioni degli organi sociali.
2. Il Segretario generale dirige la segreteria amministrativa
presso la sede della Società.
3. Il Segretario generale partecipa - senza diritto di
voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di
amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo.
4. Il Segretario generale può firmare la corrispondenza della
Società, salva altresì la possibilità di ricevere
dal Consiglio di amministrazione specifiche procure per
singoli atti o categorie di atti.
Art. 37
(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)
1. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario.
TITOLO VII (Enti sostenitori)
Art. 38
(Enti sostenitori)
1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell'art. 5,
intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento
del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera
del Consiglio di amministrazione, in un apposito albo degli Enti sostenitori
tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.
2. La Società può accettare contributi da parte di detti
Enti, nonché avvalersi di fideiussioni da essi rilasciate per
sostenere e incrementare l'attività sociale, purché non
finalizzati a singole operazioni di garanzia.
3. Gli Enti sostenitori non divengono soci e non possono fruire dell'attività sociale. Possono intervenire nell'Assemblea senza diritto di voto. Resta salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.
TITOLO VIII (Scioglimento. Liquidazione)
Art. 39
(Scioglimento. Liquidazione)
1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno
o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale,
adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito
ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore
nominale, deve
essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia
al quale la Società aderisca
o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma
25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni
e integrazioni.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno
valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite
dalla Società.
TITOLO IX (Disposizioni generali e finali)
Art. 40
(Regolamento interno)
1. L'Assemblea con le maggioranze prescritte per le assemblee
straordinarie può approvare un regolamento interno per l'applicazione
del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore
funzionamento della Società.
2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di Comitati
d'area, uno per ciascuna delle province indicate nell'art.
5, comma 5, con funzioni di promozione dell'attività consortile
nel territorio e di esame delle pratiche di concessione delle garanzie
alle imprese locali. I Comitati d'area riferiscono al Comitato
tecnico-esecutivo in merito all'esame compiuto e alle azioni da
promuovere sui singoli territori. Il regolamento disciplina
la composizione e le regole di funzionamento dei Comitati.
Art. 41
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia
alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
vigenti in materia di società cooperative nonché alle
disposizioni del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 42
(Clausola compromissoria)
1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci
ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali
la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
sono deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati
dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società,
il quale designa il Presidente del Collegio arbitrale.
2. La sede del Collegio arbitrale è presso il domicilio del Presidente
del Collegio.
3. Il Collegio arbitrale decide entro centottanta giorni
dalla data della nomina.
4. Il Collegio arbitrale decide in via irrituale e come
amichevole compositore.
5. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica
anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori
e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano
per
oggetto diritti disponibili.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.
|