Lo Statuto


TITOLO I (Costituzione. Sede. Durata)

Art. 1
(Denominazione - Sede)

1. E' costituita una Società cooperativa per azioni denominata "Consorzio fidi Romagna e Ferrara - società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi". La Società può anche essere più brevemente denominata "Confidi Romagna e Ferrara s.c.".
2. La Società ha sede in Forlì.
3. La Società ha uffici operativi a Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini.
4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici e sedi operative, nonché sedi secondarie in Italia.

Art. 2
(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II (Scopo e oggetto)

Art. 3
(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. La Società può svolgere le attività di cui ai precedenti commi anche a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere le attività indicate nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
6. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
7. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 5 e 6, ed in misura non prevalente, attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.
8. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dalla legge.

Art. 4
(Convenzioni)

1. Le convenzioni di garanzia concluse con le banche e gli altri enti finanziatori devono essere informate ai seguenti principi:
a) il socio che intende ottenere il finanziamento o reperire capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della garanzia collettiva;
b) all'esame delle domande presentate dai soci per la concessione della garanzia procedono gli organi della Società secondo le disposizioni del presente statuto;
c) le convenzioni concluse con le banche e con gli altri enti finanziatori devono avere una durata limitata, o altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della Società.

TITOLO III (Soci)

Art. 5
(Requisiti e numero dei soci. Categorie)

1. I soci non possono essere meno di nove. Possono essere ammessi come soci:
a) le piccole e medie imprese;
b) i confidi.
2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.
3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
4. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall'art. 108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.
5. Le imprese e i confidi soci sono distinti in diverse categorie a seconda della provincia in cui hanno sede.

Art. 6
(Ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.
4. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Il Consiglio di amministrazione determina il numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non inferiore a due, né superiore a quaranta per le imprese di cui all'art. 5, comma 1, lett. a); non inferiore venti, né superiore a quattrocento per i confidi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte. E' tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto.

Art. 7
(Obblighi dei soci)

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i soci sono obbligati:
a) all'atto dell'ammissione, a versare alla Società un contributo da destinare ai fondi rischi previsti nell'art. 14, determinato all'inizio di ciascun esercizio sociale dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
b) all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche o degli altri enti finanziatori, a rilasciare in favore di questi ultimi o della Società una fideiussione per un valore non superiore al 5% (cinque per cento) del credito accordato. L'Assemblea ordinaria può ridurre la percentuale massima sopra indicata.
2. I soci che all'atto dell'ammissione abbiano concesso una fideiussione alla Società o alle banche e agli altri enti finanziatori in ragione di previgenti previsioni statutarie possono chiedere di estinguere l'obbligazione di garanzia personale e di versare il contributo previsto nella lett. a) del precedente comma. Il Consiglio di amministrazione delibera insidacabilmente sulla richiesta, previo accordo con le banche e gli altri enti finanziatori convenzionati.
3. La garanzia personale del socio permane relativamente ai finanziamenti garantiti dalla Società alla data della cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio stesso.
4. Le fideiussioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni di finanziamento ottenute con la garanzia della Società. In sostituzione delle fideiussioni il Consiglio di amministrazione può autorizzare il rilascio di analoghe obbligazioni da parte di terzi, oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ufficialmente quotati.
5. I soci sono tenuti inoltre a versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive - da utilizzare prioritariamente per coprire le spese di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi - nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 2% annuo dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società, e a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziatori convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società i suddetti contributi.
6. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.
7. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo, oltre che a favorire gli interessi della Società.

Art. 8
(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 9
(Recesso)

1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
4. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.
5. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 12.

Art. 10
(Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:
a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 5;
c) non versi i contributi e i corrispettivi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
d) non presti le fideiussioni previste dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;
f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
h) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 11
(Rimborso delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.

Art. 12
(Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

TITOLO IV (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

Art. 13
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore a 100.000,00 (centomila) euro ed è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale delle azioni è di 25,00 (venticinque) euro.
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

Art. 14
(Patrimonio netto)

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.
3. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Art. 15
(Cessione delle azioni)

1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Art. 16
(Soci finanziatori e titoli di debito)

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

Art. 17
(Azioni proprie)

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18
(Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

TITOLO V (Esercizio sociale. Bilancio)

Art. 19
(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
- il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l'ammontare;
- la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 20.

Art. 20
(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17.

Art. 21
(Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dal suddetto art. 11 provvede alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI (Organi della Società)

Art. 22
(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato tecnico-esecutivo, se istituito;
d) il Presidente e i Vicepresidenti;
e) il Collegio sindacale.

Art. 23
(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
4. Oltre a quanto previsto nell'art. 26, comma 6, primo alinea, nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere tempestivamente comunicate ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. In ogni caso, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
8. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 7 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
9. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 24
(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 19;
b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 27 e li nomina e revoca, stabilendone i compensi;
c) nomina i componenti del Collegio sindacale secondo le disposizioni dell'art. 34 e ne determina i compensi;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;
f) conferisce, e revoca nei limiti consentiti dalla legge, l'incarico di controllo contabile e ne determina il corrispettivo ai sensi dell'art. 35;
g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione nel caso previsto nell'articolo 21;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 19, comma 3, del presente statuto.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 25
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un sesto degli aventi diritto al voto.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 26
(Rappresentanza nell'Assemblea. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)
1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società.
2. Nessun delegato può rappresentare più di cinque soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
5. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.
6. L'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

Art. 27
(Consiglio di amministrazione. Nomina)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri.
2. L'Assemblea nomina i consiglieri sulla base di liste pari al numero delle categorie di soci. Tutti i candidati di ciascuna lista devono appartenere alla stessa categoria di soci. Ogni socio può votare la lista della categoria alla quale appartiene. Almeno un consigliere deve appartenere a ognuna delle categorie di soci. Il regolamento previsto dall'art. 40 può determinare le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria.
3. Gli amministratori sono eletti tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie.
4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
8. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato tecnico-esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 31, commi 2 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.
9. I consiglieri non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall'Assemblea, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 28
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:
a) nominare tra i propri componenti il Presidente e i Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell'art. 32 dello statuto;
b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
c) deliberare la sottoscrizione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
f) proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
g) istituire i fondi rischi;
h) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie. Qualora il Consiglio di amministrazione istituisca il Comitato tecnico-esecutivo, deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi sia nel breve, sia nel medio-lungo termine, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 31; decidere in ogni caso direttamente la concessione e la revoca delle garanzie al ricorrere delle condizioni eventualmente indicate nel regolamento di cui all'articolo 40;
i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3;
j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
k) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno;
l) nominare e revocare il Segretario generale;
m) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

Art. 29
(Attribuzioni delegate)

1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:
a) qualora la Società intenda procedere all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare a tal fine richiesto dalle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative. Tale facoltà è attribuita al Consiglio di amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera che prevede la presente delega e fino a un ammontare non superiore a 1.200.000,00 (unmilionedue-centomila) euro;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
c) nel solo caso di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie, in tal caso applicabili.
2. L'assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Art. 30
(Deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da un Vicepresidente, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 26, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

Art. 31
(Comitato tecnico-esecutivo)

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le attribuzioni previste dall'art. 28, lett. h), a un Comitato tecnico-esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.
2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato tecnico-esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Comitato tecnico-esecutivo, il generale andamento della gestione.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-esecutivo.
4. I componenti del Comitato tecnico-esecutivo non possono essere, compreso il componente di diritto, in numero superiore a cinque.
5. Il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando uno dei componenti lo richiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal suo componente più anziano di età.
7. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
8. Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di bilancio e il rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla pratica esaminata.
10. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
11. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.
12. La riunione del Comitato può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 26, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

Art. 32
(Presidente. Vicepresidenti)

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Presidente è scelto a turno tra i consiglieri che rappresentano le diverse categorie di soci.
4. I Vicepresidenti sono scelti preferibilmente tra i consiglieri che rappresentano categorie di soci diverse da quella che ha espresso il Presidente. Qualora il Consiglio di amministrazione nomini un solo Vicepresidente, quest'ultimo deve essere scelto preferibilmente tra i consiglieri della categoria di soci che non ha espresso il precedente Presidente e un precedente Vicepresidente.
5. Il Presidente:
a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; convoca e presiede il Comitato tecnico-esecutivo;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della Società;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato tecnico-esecutivo;
d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Segretario generale;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
6. In caso di sua assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, che ne esercita i poteri.

Art. 33
(Rappresentanza della Società. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
2. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Vicepresidente più anziano di età.
3. In caso di impedimento dei Vicepresidenti la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere più anziano di età.

Art. 34
(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 26, commi 6 e 7, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. da 2403 a 2409 c.c.

Art. 35
(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso Il Ministero della giustizia.
2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale.
3. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione de bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
5. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti requisiti si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
6. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo incarico.
7. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
d) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
8. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.
9. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Società.

Art. 36
(Segretario generale)

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
2. Il Segretario generale dirige la segreteria amministrativa presso la sede della Società.
3. Il Segretario generale partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo.
4. Il Segretario generale può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Consiglio di amministrazione specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37
(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

1. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario.

TITOLO VII (Enti sostenitori)

Art. 38
(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell'art. 5, intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di amministrazione, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.
2. La Società può accettare contributi da parte di detti Enti, nonché avvalersi di fideiussioni da essi rilasciate per sostenere e incrementare l'attività sociale, purché non finalizzati a singole operazioni di garanzia.
3. Gli Enti sostenitori non divengono soci e non possono fruire dell'attività sociale. Possono intervenire nell'Assemblea senza diritto di voto. Resta salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

TITOLO VIII (Scioglimento. Liquidazione)

Art. 39
(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO IX (Disposizioni generali e finali)

Art. 40
(Regolamento interno)

1. L'Assemblea con le maggioranze prescritte per le assemblee straordinarie può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.
2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di Comitati d'area, uno per ciascuna delle province indicate nell'art. 5, comma 5, con funzioni di promozione dell'attività consortile nel territorio e di esame delle pratiche di concessione delle garanzie alle imprese locali. I Comitati d'area riferiscono al Comitato tecnico-esecutivo in merito all'esame compiuto e alle azioni da promuovere sui singoli territori. Il regolamento disciplina la composizione e le regole di funzionamento dei Comitati.

Art. 41
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative nonché alle disposizioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42
(Clausola compromissoria)

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale designa il Presidente del Collegio arbitrale.
2. La sede del Collegio arbitrale è presso il domicilio del Presidente del Collegio.
3. Il Collegio arbitrale decide entro centottanta giorni dalla data della nomina.
4. Il Collegio arbitrale decide in via irrituale e come amichevole compositore.
5. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



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